Cronotachigrafo digitale.
Dal 1° Maggio 2006 per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (per veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate) ed al trasporto su strada di viaggiatori (veicoli superiori a nove posti, compreso il conducente), è obbligatorio essere equipaggiati con il nuovo cronotachigrafo digitale.
Si precisa inoltre che anche i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 in caso di sostituzione del vecchio apparecchio, devono applicare il nuovo cronotachigrafo digitale.
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:
- un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
- una smart-card.
Il controllo dei dati
Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).
Le altre funzioni
L’apparecchio registra inoltre:
• i dati identificativi del veicolo (a vita);
• la distanza percorsa;
• le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
• la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.
Le quattro smart-cards
Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina.
Dove richiedere la carta tachigrafica
L’istanza per l’ottenimento della carta tachigrafica per gli autisti e per le aziende viene presentata dai richiedenti presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Per la Provincia di Padova le richieste possono essere presentate alle seguenti sedi della Camera di Commercio:
- in via Portogallo 11 (Blocco 10 del Centro grossisti – Z.I Camin) Tel. 049.82.08.184
- in Piazza Insurrezione nr.1 Tel. 049.82.08.176
- agli uffici staccati della Camera di Commercio di Padova di Camposampiero, Cittadella, Monselice, Montagnana e Piove di Sacco.
Il servizio verrà svolto anche dalla CNA di Padova per quanto riguarda la sola ricezione della documentazione. Per info: Walter Basso, tel. 049-80.62.235 E-Mail fita@pd.cna.it
Card autista
Nel caso in cui si guidi un autoveicolo avente il tachigrafo digitale, l’autista ha l’obbligo esibire i dati registrati con l’apposita carta tachigrafica conducente che registra i dati di 28 giorni. Nell’ipotesi in cui nei giorni precedenti l’autista abbia guidato veicoli muniti del vecchio apparecchio analogico, ovvero il nuovo tachigrafo digitale non avesse funzionato, egli dovrà esibire “ogni registrazione manuale, tabulato, o fogli di registrazione relativi alla settimana in corso ed ai quindici giorni precedenti”.
Si invitano pertanto le imprese alla più scrupolosa osservanza di questo nuovo obbligo, facendo in modo che i loro autisti possano esibire tutti i dati richiesti dalle forze dell’ordine, onde evitare le sanzioni previste dall’art. 179, comma 3, del codice della strada per l’assenza dei fogli di registrazione (sanzione amministrativa pecuniaria da 688 a 2.754 euro).
Taratura dell’apparecchio digitale
Com’è noto il tachigrafo digitale, a differenza di quello analogico, registra i dati relativi ai periodi di guida ed ai tempi di riposo dell’autista non meccanicamente (su foglio di registrazione cartaceo), bensì elettronicamente all’interno della sua memoria e su apposita carta tachigrafica del conducente.
Per far ciò, è necessario che l’apparecchio digitale sia regolarmente montato e tarato sul veicolo nuovo, da parte delle officine appositamente autorizzate in base al citato decreto 11 marzo 2005.
Orbene, alla data odierna solo 7 officine in Italia (una di queste in Provincia di Padova) sono state autorizzate alla taratura del tachigrafo digitale e per la sola marca “ACTIA SA” mentre ci sono solo 27 centri tecnici abilitati al solo montaggio dell’apparecchio.
Per le imprese che invece effettuano trasporti internazionali, sempre con autoveicoli dotati di tachigrafo digitale, al fine di osservare l’obbligo di registrazione elettronica dei dati si suggerisce non solo di richiedere quanto prima le necessarie carte tachigrafiche (azienda e conducenti) alle competenti Camere di Commercio, ma anche di tarare l’apparecchio digitale presso un’officina estera abilità a tale servizio.