Nuove disposizioni in materia di assunzione di alcol.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.03.2006 è stato pubblicato un provvedimento che, richiamata la “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”, individua le attività lavorative durante le quali è fatto divieto di assunzione di bevande alcoliche.
Quello che preme evidenziare è che non si sta parlando di ebbrezza così come regolamentata dall’art.186 del codice della strada per chi abusa di alcol, ma di divieto assoluto di assumere qualsiasi sostanza alcolica quando si stanno espletando le attività lavorative indicate nella tabella riportata nel provvedimento stesso.
Tra le attività indicate naturalmente campeggiano quelle di autotrasportatore, tassista e noleggiatore.
Pertanto tale provvedimento sancisce il divieto assoluto di assumere qualsiasi sostanza alcolica in servizio e nelle ore precedenti il servizio necessarie allo smaltimento dell’eventuale sostanza ingerita prima di iniziare l’attività lavorativa.
La violazione è sanzionata da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.582,00.
Inoltre si fa presente che il Ministero dell’Interno, a seguito della pubblicazione di tale provvedimento, ha sollecitato con una propria circolare gli organi di polizia a provvedere ad effettuare controlli mirati finalizzati alla verifica del rispetto di tale disposizione.