Conservazione dei dischi tachigrafici.
Il Regolamento CE che ha introdotto l’obbligo dell’apparecchio digitale su tutti i nuovi autoveicoli, immatricolati per la prima volta a partire dal 1° maggio 2006 entra nel merito anche della gestione del “vecchio” apparecchio stabilendo che nel caso in cui si guidi un autoveicolo con il cronotachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare agli agenti di controllo “ i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti “.
Detta modifica decorre, come anticipato, dal 1° maggio 2006 e rappresenta una notevole estensione dell’obbligo valido sino a quella data che, come si ricorderà, prevedeva soltanto l’esibizione dei fogli di registrazione della settimana in corso e di quello dell’ultimo giorno della settimana precedente in cui il conducente aveva guidato. Mentre prima era quindi sufficiente che l’autista avesse con sé fino ad un massimo di 7 dischetti (6 della settimana in corso ed 1 dell’ultimo giorno della settimana precedente), dal 1° maggio è invece necessario che egli abbia ed esibisca agli organi di controllo i dischetti degli ultimi 15 giorni precedenti e quelli della settimana in corso.