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CRAAV
Consorzio Regionale
Autotrasportatori
Artigiani Veneti

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Dimostrazione del rapporto di lavoro che lega l'autista all'impresa.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 novembre 2005 nr. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) all'articolo 12, comma 5 vengono riportate determinate prescrizioni che i provvedimenti normativi avevano già precedentemente disciplinato, ovvero "I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore"; infatti il D.M. 212/98 ha introdotto una nuova tipologia di documentazione che il conducente dell’autoveicolo dovrà esibire a richiesta degli operatori di polizia stradale, cioè: 

• durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (esempio: contratto di lavoro, ultimo foglio paga, contratto di associazione in partecipazione, ecc. L’operatore si dovrà attenere alle varie casistiche previste dalla deliberazione nr.16/98 dell'Albo degli autotrasportatori che specifica in tema di determinazione della documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di autotrasportatore in conto terzi, al fine di dimostrare il corretto rapporto di lavoro che intercorre tra conducente ed impresa).
• qualora il conducente risulti sprovvisto, durante qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto, invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.
• trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalato al comitato provinciale per l’albo autotrasportatori in cui è iscritto per le sanzioni disciplinari del caso. 

Pertanto in sede di controllo stradale, l’operatore deve limitarsi alla redazione dell’apposito verbale di accertamento dal quale si evinca la presentazione o la mancanza al seguito del titolo del rapporto di lavoro che lega il conducente del veicolo all’impresa; mentre il conducente del veicolo che effettua un trasporto merci in conto proprio e non autorizzato alla conduzione del veicolo in quanto i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare lavoratori dipendenti (per le imprese a conduzione familiare è ammessa la guida ai componenti del nucleo familiare stesso) sarà oggetto della violazione di cui all’articolo 46 della legge 298/74 (la legge 298/74 per quanto riguarda i conducenti dei veicoli disposti per conto terzi nulla prescrive al riguardo). 

a) Si ritiene opportuno precisare che per questa tipologia di accertamento non è previsto la contestazione dell’articolo 180 del Codice della Strada al conducente per la mancanza al seguito di tale titolo, in quanto trattasi di documentazione complementare e non integrativa alla fattispecie di cui al predetto articolo.
b) A tal fine ed attenendoci alle disposizioni del D.M. 212/98, si dovrà solo ed esclusivamente procedere alla redazione del verbale di accertamento da parte dell’operatore e, per l’ufficio, alla richiesta di verifica all’impresa interessata al trasporto, nonché effettuare, in caso di omissione della presentazione di idonea documentazione, la dovuta segnalazione all’Ispettorato del lavoro demandando allo stesso le opportune verifiche e provvedimenti da adottare per competenza.
c) Anche in questo caso l’ufficio provvederà solo, in caso di omissione della presentazione di idonea documentazione, ad effettuare la prescritta segnalazione, senza contestare l’articolo 180, comma 8, del Codice della Strada all’impresa inadempiente alla richiesta.