Revisione veicoli: non pił necessario il certificato di iscrizione in originale.
Il S.I.I.T. 3 con propria determina nr. 01/06 del 01.08.2006 aveva previsto l'
obbligo di esibire in originale il Certificato di iscrizione all'albo, in occasione della revisione dei veicoli adibiti al trasporto di merci in conto terzi.
Tale provvedimento traeva origine dall'interpretazione data
all'art.12 comma 1 del D.lgs. 286/2005.
Un'interpretazione da subito contestata dalla nostra Associazione che ha chiesto ed ottenuto la convocazione di un "tavolo tecnico" dove poter affrontare la questione, visto che da parte nostra si ritiene che la normativa prevede l'esibizione di una semplice e meno onerosa
autocertificazione (ricordiamo che l'ottenimento del certificato costa 2 marche da bollo da € 14,62 cad., perdita di tempo da parte dell'impresa ed eventuali costi d'agenzia).
Il tavolo tecnico riunitesi il 13 Novembre u.s. ha accolto in buona parte le nostre richieste, ed infatti con una nuova determinazione nr.02/06 del 28.11.2006 il S.I.I.T. 3 ha modificato la precedente determina prevedendo che all'atto della revisione del veicolo l'autotrasportatore sia tenuto alla
"esibizione del certificato di iscrizione all'Albo con in allegato la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione all'Albo resa dal legale rappresentante ai sensi del D.M. 445/2000"
Scarica qui l'autocertificazione.