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Modifiche al Codice della Strada - DDL 2480

Prosegue l’esame del disegno di legge 2480 recante: “ Disposizioni in materia di Autotrasporto di Merci e di circolazione stradale”, approvato dalla Camera dei Deputati ed ora in discussione presso il Senato della Repubblica che se approvato porterà a sostanziali inasprimenti delle sanzioni previste.

Vale la pena di ricordare che il disegno di legge fu presentato alla discussione della Camera dei Deputati senza alcun tipo di consulta con la categoria ed anzi, l’unico argomento trattato successivamente in modo approfondito è stato quello relativo alla modifica delle sanzioni relative al superamento dei tempi di guida.
Il disegno di legge indicava nell’innalzamento della pena pecuniaria anche la perdita secca di 10 punti sulla patente di guida. Dopo una lunga discussione nell’ambito del Ministero si è raggiunto un compromesso che sinteticamente sulla perdita dei punti prevede: nessuno entro la prima ora; 5 nella seconda ora; 10 dopo la seconda ora.

Più in particolare l’esame degli articoli con accento diffidente:

Art 6 bis (modifiche all’articolo 126 bis del C.d.S.)
La lettera e) di questo articolo dispone che il recupero dei punti sottratti deve avvenire entro sei mesi dalla contestazione, se questa non è stata impugnata.
Trattasi di una penalizzazione molto grave che danneggia l’autista in generale e le imprese in particolare. Infatti, se un conducente riceve una contestazione che prevede la perdita di tre punti ed un’altra dopo un anno che prevede la perdita di ulteriori due punti, oggi può recuperarli tutti e cinque con un unico corso. Se passa questo emendamento, il conducente dovrà frequentare due corsi per ottenere lo stesso risultato. Inoltre, il termine di sei mesi dalla contestazione per gli autisti professionali stabilito ai fini della frequenza del corso è estremamente breve e può confliggere con i programmi lavorativi dell’impresa da cui dipendono, specie per i conducenti impiegati in trasporti internazionali.

Art. 7 – (modifica l’articolo 142 del C.d.S.)
Prevede le seguenti sanzioni in caso di eccesso di velocità:
• superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h dei limiti di velocità: sanzione amministrativa invariata (da 36 € a 148 €) e sottrazione di 5 punti dalla patente;
• superamento di oltre40 km/h e di non oltre60 km/h dei limiti di velocità: sanzione amministrativa da 370 € a 1458 € e sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, nonché sottrazione di 10 punti dalla patente;
• superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità: sanzione amministrativa da 500 € a 2000 € e sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, nonché sottrazione di 10 punti dalla patente.
Le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui sopra sono raddoppiate se le violazioni sono poste in essere da conducenti di autobus e filobus o di veicoli industriali di massa superiore a 3,5 tonn.
Da una lettura attenta di questa disposizione non sembra che il raddoppio operi anche per la sottrazione dei punti dalla patente.
Nel caso in cui il conducente superi i limiti di velocità oltre il limite di taratura del limitatore, al titolare dell’impresa vengono applicate le stesse sanzioni.
Quando il titolare di una patente incorre, in un periodo di due anni, in una seconda violazione dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, subisce la sospensione della patente da otto a diciotto mesi.
Quando il titolare di una patente incorre, in un periodo di due anni, in una seconda violazione dei limiti di velocità di oltre 60 km/h, subisce la revoca della patente.

Art. 9 – comma 1 (sostituzione dell’articolo 174 del C.d.S.)
Il comma sostituisce l’attuale articolo 174 con un nuovo articolo che modifica completamente il contenuto della disposizione, introducendo il concetto della gradualità delle sanzioni.
Infatti, in base all’attuale articolo 174:
• la violazione da parte del conducente delle disposizioni sulla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose è soggetta alla sanzione amministrativa da € 143 ad € 570;
• la violazione da parte del conducente delle disposizioni sull’osservanza dei tempi di riposo è soggetta alla sanzione amministrativa da € 143 ad € 570;
• gli altri membri dell’equipaggio che non rispettano i tempi di riposo sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 22 ad € 88.
• chi non ha con sé, o tiene incompleto o alterato, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 22 ad € 88;
• chi circola durante il periodo in cui l’organo di controllo ha intimato di non proseguire il viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 1685 ad € 6741. Alla violazione consegue il ritiro della patente e della carta di circolazione.
• L’impresa che non osserva le disposizioni del regolamento CEE 3820/85 e non detiene i documenti da questo previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 74 ad € 296.
Le sanzioni saranno applicate per ciascuna giornata o settimana lavorativa e possono essere accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo, nonché attraverso la documentazione che deve essere a bordo del veicolo.
L’articolo 9 prevede inoltre una modifica dell’art. 179 del C.d.S, introducendo in questo il comma 8-bis, il quale prevede che in caso di incidente che comporti danni a cose o alle persone, il fatto deve essere segnalato da chi ha accertato l’infrazione agli Uffici del Lavoro competenti affinché effettuino controlli presso la sede delle imprese sui dischi del cronotachigrafo o sulle schede tachigrafiche

Articolo 11. (introduzione nel Codice della strada dell’articolo 187-bis. controlli preventivi.
Prevede controlli sanitari a campione sui conducenti muniti di carta di qualificazione del Conducente o di Certificato di abilitazione professionale, per accertare il non abituale consumo di sostanze alcoliche e di stupefacenti. Ci si domanda , a tale proposito, perché non estendere tali controlli anche ai conducenti di autovetture specie a quelli di giovane età, che stanno trasformando la guida a velocità folle ed in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in uno sport nazionale, con le conseguenze che siamo costretti a constatare tutti i fine settimana.

Nel corso dell’incontro del 5 luglio scorso a Palazzo Chigi, il Ministro si impegnato di aprire un tavolo di confronto sul Codice della Strada il giorno dopo a quello dell’approvazione della delega al Governo. 


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