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Trasporto animali vivi: disciplina italiana sanzionatoria.

Protezione degli animali vivi durante il trasporto Decreto legislativo 21 luglio 2007, n.151.

La G. U.  212 del 12 settembre 2007 ha pubblicato il succitato decreto legislativo che reca la disciplina italiana sanzionatoria per la violazione delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto di cui al regolamento CE 1/2005 del 22 dicembre 2004.
Come è noto, i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CE, ma le sanzioni per la loro violazione sono, di norma, fissate dagli Stati membri. Per quanto riguarda il regolamento CE n. 1/2005 quindi, tali sanzioni sono fissate dal Decreto Lg.vo 151/2007. 

Soggetti interessati al Regolamento:
Il regolamento estende la responsabilità del trasporto degli animali a tutti i soggetti che intervengono nel trasporto comprese le operazioni precedenti e quelle successive:
• I trasportatori;
• Gli organizzatori dei trasporti;
• I conducenti;
• I detentori di animali trasportati;

Campo di applicazione:
Il regolamento si applica a tutti i trasporti con un percorso superiore ai 65 Km.

Autorizzazioni e controlli:
Per tutti i trasporti superiori ai 65 Km i trasportatori devono aver ricevuto dallo stato membro di stabilimento un’autorizzazione che viene rilasciata previa dimostrazione da parte degli interessati di avere a disposizione personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate.
Inoltre, per i viaggi di durata superiore alle otto ore, il richiedente deve fornire:
• Certificati di idoneità per conducenti ed accompagnatori
• Certificati di omologazione dei mezzi di trasporto
• Informazioni su tali mezzi per tracciare e registrare i movimenti di questi
• Piani di emergenza
• La prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare
Le suddette autorizzazioni hanno una durata quinquennale.
In caso di viaggi superiori alle otto ore tra più stati membri i trasportatori devono essere muniti di un giornale di viaggio in modello unificato che comprende varie informazioni sul viaggi.
Le autorità competenti sono tenute a controlli specie ai punti di uscita e ai posti di ispezione frontalieri.

I mezzi di trasporto:
Il regolamento prevede un’attrezzatura particolare dei mezzi di trasporto (ventilazione meccanica, registrazione della temperatura, sistema d’allarme nella cabina del conducente, miglioramento delle condizioni di trasporto a bordo delle navi).

Divieto di trasporto di taluni animali:
E’ vietato il trasporto di animali giovanissimi (vitelli di meno di dieci giorni, suini di meno di tre settimane, agnelli di meno di una settimana).
Tale divieto non opera se il percorso è inferiore a 100 Km. E’ vietato inoltre anche il trasporto di animali gravidi all’ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto.

Durata del viaggio:
Il regolamento prevede inoltre, durate diverse secondo il tipo di animale e precisamente::
• animali non svezzati: nove ore di viaggio, un’ora di riposo per l’abbeveraggio, nove ore di viaggio;
• suini: ventiquattro ore di viaggio, qualora l’abbeveraggio sia possibile in modo continuo;
• cavalli: ventiquattro ore di viaggio con abbeveraggio ogni otto ore;.
• bovini, ovini e caprini: quattordici ore di viaggio, un’ora di riposo per l’abbeveraggio, quattordici ore di viaggio.
Le durate di viaggio sopra indicate possono essere ripetute se gli animali sono scaricati, nutriti, abbeverati e lasciati a riposo per almeno ventiquattro ore in un posto di controllo approvato. 

SCARICA QUI IL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2007 , n. 151