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CRAAV
Consorzio Regionale
Autotrasportatori
Artigiani Veneti

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Maffeo Businari


Accessi: 1
Scheda di Trasporto.

Il D.lgs.286/2005 prevede, all'art.7/Bis, l'istituzione della scheda di trasporto.
Si tratta di un documento che deve accompagnare le merci trasportate da un veicolo, di qualsiasi massa esso sia, immatricolato per trasporto merci per conto terzi.
A COSA SERVE
Il Legislatore ha introdotto questo documento per mettere gli organi di Polizia Stradale, nelle condizioni di identificare immediatamente i soggetti artefici del trasporto in esame:
- vettore (impresa iscritta all’albo autotrasportatori, che effettua il trasporto);
- committente (impresa che ha commissionato il trasporto e che stipula il contratto con il vettore);
- caricatore (impresa che consegna la merce al vettore, curandone la sistemazione sul veicolo);
- proprietario della merce (impresa che ha la proprietà della merce al momento della consegna della stessa al vettore).
ESENZIONI
Non è prevista la scheda per trasporti effettuati con veicoli immatricolati per “conto proprio”.
E’ inoltre esentato dalla scheda il trasporto di merci a collettame.
Si raffigura tale tipologia di trasporto qualora si effettui un trasporto per conto di più committenti, i quali non conferiscano al vettore più di 50 q.li di merce ciascuno.
Nel caso in cui in un unico viaggio il committente “A” conferisca 60 q.li di merce da trasportare, ed il committente “B” ne conferisca 30 q.li, solo il trasporto della merce di “B” è esentata dalla scheda.
Nel caso in cui invece il trasporto venga effettuato per un unico committente, si è soggetti all’obbligo della scheda, qualsiasi sia la quantità di merce trasportata.
DOCUMENTI SOSTITUTIVI O EQUIPOLLENTI
Si è esentati dalla compilazione della scheda, qualora si sia in grado di esibire uno dei seguenti documenti: 
- Documento di trasporto (DDT) di cui al DPR n.472/1996, purchè lo stesso riporti tutti i dati previsti per la scheda (dati del caricatore, numero iscrizione Albo autotrasportatori del vettore, etc.)
- Nei trasporti scortati dalla CMR: documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR)
- Documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009
- Documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise.
- Formulario dei rifiuti
- Contratto di trasporto scritto (vedi punto successivo)
CONTRATTO SCRITTO
Il trasporto non è soggetto alla scheda di trasporto qualora venga esibito contratto di trasporto scritto, redatto ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.286/2005.
Qualora il contratto sia privo di alcune caratteristiche previste da tale articolo (per esempio: “data certa”, importo, dati del caricatore, tempi massimi previsti per le operazioni di carico e scarico, etc.), il trasporto si intende sprovvisto della scheda e verranno applicate le sanzioni previste sia al vettore che al committente. 
CHI LA DEVE COMPILARE
L’obbligo della compilazione ricade sul committente o soggetto da questi designato (per esempio il caricatore).
Il vettore non può essere designato alla compilazione.
La sanzione per i committenti che non compilano o forniscono al vettore una Scheda incompleta o inveritiera è molto pesante: da 600 a 1.800 euro.
OBBLIGHI DEL VETTORE
Il vettore è tenuto ad esibire la scheda di trasporto agli organi di controllo.
La mancanza della scheda comporta a carico del vettore una sanzione pecuniaria da 40 a 120 euro ed il fermo del veicolo e la sua restituzione solo dopo l’esibizione della documentazione stessa.
ACCERTAMENTO DELLA CORRESPONSABILITÀ
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 bis del D.Lgs. n.286/2005 la Scheda di Trasporto costituisce documentazione idonea ai fini dell’accertamento della corresponsabilità per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente.

Si riporta inoltre uno stralcio del comma 4 dell’art.7 dello stesso Decreto:
“Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta (…), gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità (…), o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (…), verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e' stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. (…)”

Si è ritenuto quindi di pubblicare qui di seguito una scheda di trasporto in formato word e quindi modificabile, in cui sono già inserite le istruzioni scritte di cui sopra.
TENTATA VENDITA
Nel caso della tentata vendita, laddove non si conosce a priori né il luogo di scarico né le quantità delle merci che verranno cedute, si ritiene che al momento della partenza del veicolo dovrà essere data indicazione nel campo "eventuali dichiarazioni" della natura in tentata vendita del viaggio.
I luoghi di scarico effettivi e le relative quantità consegnate, saranno poi desumibili dalla documentazione commerciale che farà fede dell’attività di trasporto effettivamente svolta e che dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli agenti addetti al controllo.
CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA
La normativa non prevede obblighi di conservazione della scheda oltre il periodo strettamente necessario all’effettuazione del trasporto.
Potrebbe comunque essere utile conservare le schede per almeno 90 giorni, in relazione ad eventuali contravvenzioni che potrebbero sopraggiungere successivamente.
CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
Così come stabilito dalla circolare Interministeriale del 17 luglio u.s. "il modello allegato al decreto interministeriale non ha carattere vincolante quanto ad aspetto, forma e caratteristiche dello stampato che deve contenerlo. Perciò il documento può essere oggetto di elaborazione grafica, che ne modifichi l’aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello sopraindicato."

Inoltre il Ministero, con la circolare del 07.08.2009, ha specificato che al posto dell'originale possano essere esibite anche "copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche" della scheda di trasporto.

Ritenendo di fare cosa gradita agli utenti del nostro sito, si pubblica la Scheda di trasporto in formato Word modificabile, ed una scheda con istruzioni che agevola la corretta compilazione, nonchè tutta la documentazione che via-via è stata pubblicata dai Ministeri a riguardo.

Documenti allegati: