Manomissioni cronotachigrafo: normativa comunitaria.
Legislazione Europea
Direttiva 2009/4/CE del 23 gennaio 2009: contromisure volte a prevenire e rilevare eventuali manipolazioni poste in essere sul cronotachigrafo digitale
Direttiva 2009/5/CE del 30 gennaio 2009: (modifica l’allegato III della Direttiva 2006/22/CE) dove sono state rappresentate una serie comune di infrazioni al Regolamento CE n. 561/2006 (tempi di guida e di riposo dei conducenti).
La sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico con il tachigrafo digitale ha consentito e consentirà progressivamente di analizzare un volume crescente di dati, relativi ai tempi di guida e all’intera attività lavorativa degli autotrasportatori, in tempi più rapidi e con maggiore precisione.
Con la pubblicazione delle Direttiva 2006/22/CE del 15 marzo 2006 sono state stabilite le norme minime per l’applicazione de Regolamenti CEE n. 3820/85 (ora CE n. 561/06) e CEE n. 3821/85 programmando un sistema di controllo da effettuare su strada, nonché presso i locali delle imprese.
A seguito della nuova minaccia costituita dall’installazione di dispositivi intesi a frodare il sistema di controllo, in quanto interagiscono sul procedimento di registrazione dei tempi di guida e della velocità del veicolo, è stata emessa la Direttiva 2009/4/CE del 23 gennaio 2009 che ha dettato una serie di contromisure volte a prevenire e rilevare eventuali manipolazioni poste in essere sul cronotachigrafo digitale.
Successivamente con la pubblicazione della Direttiva 2009/5/CE del 30 gennaio 2009 (modifica l’allegato III della Direttiva 2006/22/CE) sono state rappresentate una serie comune di infrazioni al Regolamento CE n. 561/2006 (tempi di guida e di riposo dei conducenti) suddivise, in categorie, in funzione della loro gravità.
Pubblichiamo le due direttive richiamate affinché gli operatori ne siano portati a conoscenza.
Scarica la Direttiva 2009/4/CE del 23 gennaio 2009
Scarica la Direttiva 2009/5/CE del 30 gennaio 2009 rettificata