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CRAAV
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Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997.

Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
(decreto ministeriale 18.2.2010 - GU 12.3.2010 n. 59).


Autorizzazione alla circolazione in deroga dei veicoli cisterna costruiti anteriormente al 1º gennaio 1997
Gli autoveicoli-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1202 o 1965 della classificazione ADR ed i rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 35/2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione e limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;
b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal CDS e dalle relative disposizioni attuative.
I veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 35/2010, che non sono ricompresi fra quelli sopraindicati, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purché soddisfino le condizioni predette di sicurezza previste dal CDS (punto b che precede).

Autorizzazione alla circolazione in deroga delle cisterne costruite anteriormente al 1º gennaio 1997
Le cisterne destinate al trasporto su strada di materie distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR o materie della classe 2 della classificazione ADR, costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 35/2010, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immissione in servizio, limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che siano state costruite secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;
b) che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35/2010.
Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi a quanto previsto nel decreto legislativo n. 35/2010, che non sono ricomprese fra quelle sopraindicate, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale su strada per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purché soddisfino le condizioni previste dal CDS.
Le cisterne destinate al trasporto dei gas liquefatti refrigerati, possono continuare ad essere utilizzate per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada a condizione che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35/2010.

Disposizioni finali
Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere implementati i requisiti richiesti ai veicoli ed alle cisterne destinati al trasporto di merci pericolose su strada atti a garantire i livelli di sicurezza previsti dal CDS.