I tempi di guida e di riposo degli autisti sono disciplinati in tutta Europa dal Reg.CE 561/2006.
Lo stesso rappresenta il punto di riferimento per tutti gli autisti che guidano, a qualsiasi titolo (soci, collaboratori, dipendenti, etc.) veicoli adibiti al trasporto di merci di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure al trasporto di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
La normativa che invece stabilisce quali siano le caratteristiche dell'apparecchio cronotachigrafico, sia analogico che digitale, carte tachigrafiche, dischi cartacei, modalità di utilizzo, è il
Reg.CEE 3821/1985
Il Ministero dell'Intero, congiuntamente con quello dei Trasporti, ha pubblicato in data 22.07.2011, ha pubblicato una circolare che da degli indirizzi interpretativi relativi al Reg.CE 561/2006 ed all'applicazione delle sanzioni previste dallì'art.174 del C.d.S..
La circolare, in particolare, entra nel merito delle seguenti materie:
Si vuole poi ricordare che allo scopo di dare risposte quanto mai puntuali alle imprese ed agli autisti, in merito a questa materia che appare oggettivamente soggetta ad interpretazioni quantomeno creative, la CNA di Padova organizza corsi di approfondimento sia presso le nostre sedi che "personalizzate" presso le sedi delle aziende.
Mentre le "regole" relative ai tempi di guida e di riposo sono stabilite dalla Comunità Europea, il sistema sanzionatorio invece è stabilito da ogni singolo Stato.
Per quanto riguarda il nostro paese, l’articolo del Codice della Strada che norma questo aspetto è il 174, che è stato completamente riscritto con la L.120/2010 entrata in vigore nell’Agosto 2010.
Scarica qui l’art.174 del CdS