21/02/2012
L'art.83/bis della L.133/2008, così come modificato dalla L.127/2010 e dalla L.10/2011, ha introdotto notevoli novità riguardante la tariffazione dei trasporti e le modalità di compilazione delle relative fatture.
Il principio fondamentale che viene sancito in questa norma è che per garantire la sicurezza stradale è necessario che all'autotrasportatore vengano corrisposti ALMENO i costi sostenuti per effettuare il servizio richiesto.
Per giungere a questo risultato il Legislatore ha previsto la pubblicazione mensile di specifiche tabelle (che pubblichiamo qui di seguito) con cui viene determinato, per categoria di veicolo, il costo chilometrico del carburante e, in base alle distanze percorse, quale incidenza questo abbia sulla determinazione di quelli che vengono chiamati i COSTI MINIMI.
Questi sono frutto di una formula matematica scaricabile dal sito del Ministero dei Trasporti e che alleghiamo nella documentazione che segue e che ha suscitato non poche perplessità per essere sprovvisto di alcun riferimento Ministeriale.
Ci riserviamo quindi di rivedere i risultati da noi pubblicati nelle tabelle che seguono, che sono da ritenersi puramente indicative.
Si ricorda che la normativa pone dei "distinguo" tra trasporti effettuati in presenza di contratto scritto o in assenza di questo.
Va precisato che il CONTRATTO SCRITTO, per essere considerato tale, deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall'art.6 del D.Lgs.286/2005.
Diversamente il contratto si intende non essere scritto.
In caso di contratto non scritto, il comma 6 del citato art.83/bis, stabilisce che
"la fattura emessa dal vettore evidenzia la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura".
La dicitura da riportare in fattura sarà quindi: "AI SENSI DELL'ART.83/BIS DELLA L.133/2008, IL COSTO CARBURANTE SOSTENUTO E' DI € . . . ."
A riguardo va però sottolineato che a seguito delle modifiche apportate al comma 14 dell'art.83/bis dalla L.10/2011, la non menzione in fattura del costo carburante non prevede alcuna sanzione a carico del vettore.
In caso di contratto scritto, al comma 4-bis dell'art.83/bis, viene stabilito che quanto sopra si applicherà dal 13 giugno 2011.
L'agenzia delle Entrate ha diffuso la
circolare N.31/E del 06.07.2011, in cui vengono illustrate le modalità operative per l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni dell'83bis. Si tratta in particolare delle sanzioni legate ai tempi di pagamento (60 giorni senza interessi, 90 giorni con interessi) e la mancata corresponsione dei "costi minimi".
Il 2 Novembre 2011 l'Osservatorio sulle attività di trasporto ha assunto le determinazioni previste dall'Art.83/Bis, pubblicando le tabelle relative ai costi di esercizio, suddivise per tipologie di veicolo e per tratta.
Le novità più importanti riguardano:
- le tratte prese in considerazione: dai 100 km in su, mentre quelle sin qui pubblicate dal Ministero erano applicabili anche per le tratte da 51 km
- le tipologie di veicoli: oltre a stabilire i costi di esercizio suddivisi per le 5 categorie già note, sono state stabilite delle tabelle da applicare a trasporti di specifici effettuati con veicoli di m.c. superiore alle 26 ton. Le categorie merceologiche individuate sono: frigoriferi - prodotto petroliferi - ribaltabili - collettame e messaggerie - mangimi in cisterna - leganti idraulici sfusi in cisterna - cisternato alimentare - cisternato ADR - trazionismo - trazionismo di veicoli ADR.
Deliberazione dell'Osservatorio del 2 Novembre 2011 e "COSTI MINIMI" Novembre 2011.
Modalità di calcolo dei "COSTI MINIMI" da parte dell'Osservatorio