STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
Art.1 – Costituzione
E’ corrente tra imprese artigiane venete un consorzio volontario denominato:
CONSORZIO REGIONALE AUTOTRASPORTATORI ARTIGIANI VENETI
C.R.A.A.V.
al quale viene conferita la facoltà di agire sia in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati, sia in nome proprio e per conto di consorziati, nell’interesse dei partecipanti, attraverso apposito ufficio destinato a svolgere anche attività con i terzi ai sensi dell’art. 2612 C.C.
Il Consorzio è regolato oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalle seguenti norme contrattuali.
Art.2 – Sede
Il Consorzio ha sede in Padova, Via Savelli n. 126.
Il Consorzio potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, dipendenze e affini, con o senza rappresentanza, in Italia o all’estero.
Art.3 – Scopo
Il Consorzio non ha fini di lucro ed opera nell’interesse dei consorziati al fine di assicurare loro la razionalizzazione ed il consolidamento dell’attività così da conseguire più elevati livelli di efficienza organizzativa ed economica.
Per il raggiungimento dell’oggetto consortile il Consorzio potrà, in particolare:
a) coordinare e svolgere servizi tecnico - amministrativi, stipulare contratti per acquisti collettivi di beni, anche strumentali, e di servizi al fine di ottenere condizioni favorevoli di contratto per l’attività dei consorziati;
b) svolgere programmi di ricerca tecnologica, commerciale e di mercato, anche con centri di elaborazione dati contabili ed amministrativi, sia con la costituzione ed il funzionamento di uffici tecnici di progettazione e ricerca, anche avvalendosi delle potenzialità delle imprese associate o di terzi;
c) costruire e/o gestire autoparchi, impianti di distribuzione carburanti e aree di servizio;
d) favorire attraverso la stipula di apposite convenzioni, l’accesso al credito in generale ed al leasing alle imprese di trasporto;
e) concedere avalli e fidejussioni anche a favore di Enti, Istituti bancari, persone fisiche o giuridiche;
f) assumere partecipazioni in società consorzi ed enti pubblici o privati i cui scopi sociali ed attività permettano un adeguato e migliore raggiungimento delle finalità del Consorzio stesso;
g) creare e sviluppare iniziative volte a promuovere ed a favorire la commercializzazione dei servizi offerti alle imprese associate anche mediante l’adozione e diffusione di marchi;
h) creare e sviluppare iniziative volte al miglioramento delle conoscenze tecnico – professionali, normative e di mercato delle imprese consorziate al fine di elevare le condizioni di lavoro e lo spirito di solidarietà fra i soci;
i) effettuare autotrasporti di merci per conto di terzi, l’assunzione di merci in deposito; acquisire ed eseguire spedizioni internazionali per conto di terzi, l’espletamento delle connesse operazioni doganali previste dalle leggi e dai regolamenti, nonché le corrispondenti attività complementari quali trasporti, svincoli e simili, anche in nome e per conto di altre case di spedizioni italiane ed estere, anche su mandato di corrispondenza e di rappresentanza;
j) acquisire immobili strumentali per l’esercizio dell’attività consortile, sia ad uso amministrativo che tecnico logistico.
La società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenuta necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.
Per il conseguimento delle attività di cui sopra il Consorzio può provvedere ad adottare tutte le iniziative più adeguate per la raccolta di contributi da Enti pubblici o privati, in conformità alle disposizioni di legge.
Il Consorzio potrà, in via eccezionale e nell’interesse dei consorziati, estendere la propria attività ed i propri servizi anche nei confronti dei non soci, secondo le modalità da definirsi di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività direttamente e/o indirettamente connessa agli scopi di cui sopra e comunque utile al perseguimento degli stessi, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, utili alla realizzazione degli scopi consortili e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; potrà anche assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società o ditte aventi scopo analogo o affine al proprio.
Art. 4 – Durata
Il Consorzio avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).
La durata può essere prorogata, prima della scadenza di detto termine, vincolando unicamente i consorziati che ne avranno convenuto la proroga.
Con il consenso di tutti i consorziati e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il Consorzio può essere sciolto anche prima della scadenza.
TITOLO II
DEI CONSORZIATI
Art. 5 – Mandato
I singoli partecipanti al Consorzio, per tutta la durata della loro partecipazione conferiscono al Consorzio il più ampio mandato ad agire in nome e per conto di ciascuno di essi ed in nome proprio e per conto dei singoli consorziati.
Il mandato si intende conferito agli organi del Consorzio previsti dal presente contratto, nei limiti di poteri a ciascuno di essi attribuiti ed unicamente per l’attuazione degli scopi consortili o per il soddisfacimento delle richieste di volta in volta effettuate dai singoli partecipanti.
Il mandato è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento delle richieste dei partecipanti.
Art. 6 – Requisiti dei consorziati.
Il numero dei consorziati è illimitato ma non potrà essere inferiore a cinque.
Possono chiedere di aderire al Consorzio:
a) le imprese artigiane costituite ai sensi della legge 443/85, esercenti l’attività di trasporto merci e/o persone, costituite sia in forma individuale o societaria;
b) i consorzi e le altre forme associative tra le imprese artigiane di autotrasporto venete costituite ai sensi dell’art. 6 legge 443/85 aventi finalità che permettano di promuovere, realizzare e consolidare congiuntamente le attività delle imprese socie.
Le imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI, possono essere ammesse in numero non superiore ad un terzo del totale dei soci e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti come previsto dal III comma dell’art. 6 della legge 443/85.
Art. 7 – Ammissione nuovi consorziati.
Chi intende essere ammesso come consorziato deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, firmata dal titolare o legale rappresentante, contenente:
a) la denominazione e la sede legale dell’impresa;
b) le generalità complete del titolare e dei soci;
c) l’attività effettivamente svolta e la sede dove la stessa viene esercitata;
d) certificato di iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese artigiane ovvero – trattandosi di impresa industriale – certificato di iscrizione alla CCIAA;
e) dichiarazione di accettazione del presente contratto, del regolamento interno, nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
f) per le società la domanda deve inoltre contenere copia dello statuto od atto costitutivo e regolamenti interni; ogni impresa deve indicare nella domanda la persona designata a rappresentarla a tutti gli effetti per i rapporti con il Consorzio.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in modo definitivo.
La delibera di ammissione viene comunicata al nuovo consorziato con l’invito a provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, al versamento della quota dovuta al fondo consortile e della tassa di ammissione.
Art. 8 – Obblighi dei consorziati.
I consorziati, per tutto il periodo di partecipazione al consorzio sono tenuti:
a) alla scrupolosa osservanza del contratto consortile, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;
b) a partecipare all’attività e ad usufruire dei servizi prestati dal Consorzio;
c) a non aderire ad altre forme associative le cui finalità siano ritenute incompatibili con quelle perseguite dal Consorzio;
d) a favorire l’adesione al Consorzio di altri imprenditori in possesso dei requisiti prescritti;
e) a versare i contributi ordinari, integrativi e straordinari previsti dall’art. 14;
f) a consentire le forme di controllo necessarie ed opportune dirette a favorire l’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;
g) a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modificazioni dell’attività, della forma giuridica, della sede dell’impresa e dei nomi delle persone designate a rappresentarla.
Art. 9 – Sanzioni pecuniarie e sospensioni.
Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzione pecuniaria e/o sospensione dell’esercizio dei diritti consortili nei confronti dei consorziati inadempienti agli obblighi consortili, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
I suddetti provvedimenti devono essere comunicati all’interessato entro 15 giorni dalla delibera.
Art. 10 Esclusione.
Può essere escluso dal Consorzio il consorziato che:
a) abbia commesso gravi infrazioni al presente contratto, al regolamento interno o alle delibere degli organi consortili;
b) abbia commesso gravi inadempienze agli obblighi consortili e alle obbligazioni contratte per suo conto dagli organi consortili;
c) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona od il patrimonio;
d) arrechi in qualsiasi modo grave danno materiale o morale al Consorzio od agli altri consorziati;
e) abbia perso i requisiti per l’ammissione;
f) sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali. Sull’esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione.
Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo aver invitato formalmente il consorziato a presentare chiarimenti e/o giustificazioni circa gli addebiti a lui contestati.
Qualora l’esclusione sia dovuta ad inadempimento degli obblighi consortili, la relativa deliberazione può essere adottata dopo avere invitato il consorziato a regolarizzare la propria posizione.
Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera.
In caso di esclusione, il consorziato cessa di partecipare al Consorzio dalla delibera, mentre per le obbligazioni assunte esso ne risponde fino alla chiusura dell'esercizio in cui avviene tale decisione.
Art. 11 – Effetti di recesso ed esclusione.
I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio per tutte le spese sostenute per il suo funzionamento o per il soddisfacimento delle richieste da essi effettuate, sino alla data in cui cessano gli effetti della partecipazione.
I consorziati receduti o esclusi hanno diritto unicamente al rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile da loro effettivamente versata.
Tale rimborso, dedotto quanto spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni suo credito liquido, avrà luogo su richiesta dell’interessato – entro i tre mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto consortile si scioglie limitatamente al consorziato.
Le somme non richieste e/o non riscosse entro un anno dalla data di approvazione del bilancio, non verranno restituite ma portate in aumento del fondo consortile.
Art. 12 – Trasferimento.
In caso di trasferimento d’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, il nuovo titolare dell’impresa che subentra nel contratto consortile previa delibera del Consiglio di Amministrazione che valuterà il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente contratto e l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 10.
TITOLO III
FONDO CONSORTILE – QUOTE DI CONTRIBUTI
BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
RESPONSABILITA’
Art. 13 – Fondo Consortile –
Il Fondo Consortile è costituito:
a) dalla tassa di ammissione e dalla quota sociale che ogni consorziato versa all’atto della costituzione del Consorzio o dell’ammissione a partecipare allo stesso;
b) dai requisiti attivi di bilancio secondo le modalità nel successivo art. 15;
c) da eredità, lasciti, donazioni od elargizioni che pervenissero;
d) dai contributi versati dallo Stato o da altri Enti Pubblici o privati esplicitamente destinati al Fondo Consortile;
e) dalle somme di denaro versate dai consorziati a titolo di penale;
f) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati;
g) dalle somme non rimborsate di cui all’ultimo comma del precedente art. 11.
L’ammontare di cui alla lettera a) può essere modificato con decisione dell’assemblea ordinaria, che può anche deliberare il reintegro del Fondo Consortile, stabilendone modalità e termini, nel caso lo stesso abbia a subire perdite.
Per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, i singoli consorziati non posso chiedere la divisione del Fondo Consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo.
La quota sottoscritta non può superare il 20% (venti percento) del Fondo Consortile.
Art. 14 – Quote di contributi.
I Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio:
a) quota di fondo Consortile;
b) tassa di ammissione;
c) contributi ordinari necessari per far fronte alle spese ordinarie di gestione;
d) contributi straordinari per far fronte alle spese di impianto, ampliamento e ammodernamento delle strutture dell’impresa consortile.
La misura della quota di fondo Consortile, della tassa di ammissione, dei contributi ordinari e integrativi, è determinata dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica e l’eventuale loro modifica da parte dell’assemblea.
I contributi straordinari sono deliberati dall’assemblea ordinaria.
Il consorziato è, inoltre, tenuto a rimborsare al Consorzio le spese sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Ogni consorziato, indipendentemente dalla quota di fondo consortile sottoscritto, ha diritto di godere di tutti i servizi del Consorzio e a partecipare agli organi direttivi.
Art. 15 – Bilancio e situazione patrimoniale.
L’esercizio annuale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio annuale gli amministratori devono redigere la situazione patrimoniale del Consorzio e depositarla presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2615 bis del C.C.
Gli amministratori devono redigere anche i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo è sottoposto al controllo dei Sindaci e, unitamente ad una relazione del Consiglio di Amministrazione, deve restare depositato presso la sede del Consorzio a disposizione dei consorziati per almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.
L’eventuale residuo attivo di bilancio sarà destinato all’incremento del fondo di cui all’art. 7 della legge n. 240 del 21 maggio 1981 o comunque accantonato a riserva.
E’ esclusa qualsiasi ripartizione di utili a favore dei consorziati.
Art. 16 – Responsabilità.
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi con il fondo consortile.
TITOLO IV
LE ASSEMBLEE – CONVOCAZIONI E VOTAZIONI
ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 17 – Assemblea: costituzione e poteri.
L’assemblea è costituita da tutti i consorziati ed alla stessa partecipano, senza diritto di voto, i non consorziati componenti del Collegio dei Sindaci.
Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l’universalità dei consorziati e le loro deliberazioni, che non siano in contrasto con la legge e con il presente contratto, obbligano tutti i consorziati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea, tanto ordinaria, che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; il segretario viene nominato dall’assemblea.
Il Presidente dell’assemblea chiama ad assisterlo, quando necessario, due scrutatori, previa approvazione da parte dell'assemblea, nominati tra i componenti della medesima.
Art. 18 – Convocazione e votazione.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata a cura del presidente, a mezzo avviso da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, - del luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale e degli argomenti posti all’ordine del giorno.
La seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione; in mancanza delle formalità di cui sopra l’assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati aventi diritto al voto e siano intervenuti tutti i consiglieri e i membri del Collegio Sindacale.
Ciascun Consorziato, a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi e delle sanzioni pecuniarie, ha diritto ad un voto indipendentemente dall’ammontare della quota consortile versata.
E’ ammessa la delega tra i consorziati aventi diritto al voto a condizione che il delegato non faccia parte degli organi consortili e non sia dipendente del Consorzio. Ciascun Consorziato può rappresentarne più di altri due con delega separata per ciascuno di essi. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio. Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche consortili o quando la votazione riguardi persone od implichi giudizi sulle stesse si procede a scrutinio segreto, salva diversa decisione dell’Assemblea. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutinatori, se nominati e trasferite nell’apposito libro.
Art. 19 – L’assemblea ordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa è convocata, inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando facciano richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno ¼ ( un quarto ) dei consorziati aventi diritto al voto o il Collegio dei Sindaci. In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta ) giorni dalla ricezione della richiesta.
L’assemblea ordinaria:
a) approva i bilanci del Consorzio;
b) elegge e sostituisce i componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) elegge e sostituisce i Sindaci ed il loro Presidente;
d) delibera sui versamenti di cui all’art. 14 sul ripiano di eventuali perdite di esercizio, determinandone l’ammontare e le modalità;
e) approva i regolamenti interni del Consorzio;
f) delibera sulle responsabilità degli organi consortili;
g) determina le misure degli eventuali compensi o gettoni presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ai Sindaci;
h) delibera sugli argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione del Consorzio rimessi alla sua competenza dal presente contratto, dal regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti o rappresentati.
Art. 20 - L’assemblea straordinaria.
Si considera straordinaria l’assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione od in seguito di richiesta scritta, di almeno ¼ (un quarto) dei consorziati o del Collegio dei Sindaci, per deliberare sulle modifiche da apportare al presente contratto, che non siano rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione o dell’assemblea ordinaria, e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori in caso di scioglimento del Consorzio. Quando la convocazione sia richiesta da almeno ¼ (un quarto) dei consorziati o dal Collegio dei Sindaci, essa deve aver luogo 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’assemblea straordinaria, che vede essere tenuta alla presenza di un notaio, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presente o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.
TITOLO IV
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE – IL DIRETTORE
Art. 21 – Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, scelti tra i consorziati secondo le deliberazioni dell’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti; si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei suoi componenti. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente, a mezzo avviso da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo della riunione e dell’ordine del giorno. In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i membri effettivi del Collegio Sindacale e possono essere chiamati ad assistervi esperti delle Associazioni cui il Consorzio aderisce. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, presiede il Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e debbono risultare dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal Segretario, trascritto nell’apposito libro. I consiglieri venuti a mancare nel corso dell’esercizio, sono sostituiti nei modi previsti dall’art. 2386 C.C..
Art. 22 – Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio; esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni, determinandole nella relativa deliberazione, ad uno dei Consiglieri o al Direttore. Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni assunte dall’assemblea e delibera:
a) sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
b) sull’ammissione, sul recesso, sull’esclusione e sul trasferimento dei consorziati;
c) sulla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sulle sospensioni di cui al precedente art.9 e come previste dal regolamento interno;
d) sulla eventuale nomina di direttori, sui loro poteri, attribuzioni e remunerazione sulla designazione di esperti provenienti da Associazioni di categoria per specifiche e particolari consulenze e mansioni;
e) sull’assunzione, sull’inquadramento e sul licenziamento dei dipendenti del Consorzio;
f) sulla prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi per le obbligazioni assunte dal Consorzio; sulla stipulazione di atti e contratti di ogni genere;
f) su tutte quelle materie che per il presente contratto non sono rimesse alla competenza del Presidente o dell’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
1) redige e deposita la situazione patrimoniale, come previsto dall’art. 2615 bis C.C.;
2) redige i bilanci consuntivo e preventivo, sottoponendo all’approvazione dell’assemblea l’ammontare dei contributi di cui all’art.14;
3) predispone i progetti dei regolamenti interni del Consorzio;
4) propone all’assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
5) provvede alla pubblicazione e all’iscrizione, a norma di legge, degli atti del Consorzio;
6) coopta nuovi consiglieri in sostituzione di quelli receduti, dimessi o deceduti, fino ad un massimo di 1/3 ( un terzo ) di quelli nominati dall’assemblea; i consiglieri così cooptati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio di Amministrazione. La responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione verso i consorziati è regolata dalle norme del mandato.
Art. 23) Il Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti;
b) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa in qualsiasi grado di giurisdizione;
c) rilascia quietanze liberatorie delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, pubbliche amministrazioni o privati, versate al Consorzio;
d) convoca e presiede le assemblee ed il Consiglio di Amministrazione;
e) dispone per l’esecuzione delle deliberazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall’assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
f) provvede all’iscrizione presso l’Ufficio Registro delle Imprese di tutte le modificazioni del presente contratto ed al deposito, presso lo stesso Ufficio, della situazione patrimoniale annuale;
g) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
h) vigila a che le attività degli organi consortili e dei consorziati si svolgano nell’interesse del Consorzio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni al Vice Presidente, al Direttore Amministrativo o ad esperti di cui all’art.22 , lettera d) del presente Statuto. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente stesso.
Art. 24 – Il Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori tecnici, amministrativi e/o commerciali scelti tra i dipendenti del Consorzio, cui affidare l’esecuzione di delibere degli organi consortili e/o la direzione tecnico amministrativa del Consorzio, ma non la sua rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione determina le attribuzioni, i poteri e la retribuzione dei Direttori.
TITOLO VI
DEL COLLEGIO SINDACALE
Art. 25 – Il Collegio Sindacale.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea ordinaria anche tra i non consorziati. L’assemblea nomina, inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale scegliendolo fra i suoi membri effettivi. I Sindaci durano in carica tre anni e per essi i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti dall’art. 2399 C.C.
I Sindaci:
a) controllano l’amministrazione del Consorzio;
b) vigilano sull’osservanza della legge e del presente contratto;
c) accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della situazione patrimoniale e del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) accertano almeno ogni trimestre la consistenza della cassa;
e) procedono almeno ogni trimestre, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
f) possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni consortili o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve essere redatto verbale. I Sindaci, inoltre, debbono intervenire alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Convocano l’assemblea in caso di inadempimento da parte degli amministratori dell’obbligo di convocazione previsto dagli artt. 19, 1^ e 2^ comma, e 20 1^ comma, del presente contratto. I Sindaci sono responsabili del loro operato verso il Consorzio a norma dell’art. 2407 C.C.
TITOLO VII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 26 – Clausola compromissoria.
Qualunque controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto e comunque riguardante i provvedimenti di decadenza ed esclusione deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, debbono essere deferiti preliminarmente ad un Collegio di arbitri – composto da tre membri – nominati uno per parte ed il terzo dai due che decideranno in via definitiva e senza obbligo del rispetto di rituali formalità. Il deferimento agli arbitri della vertenza, che non sospende la delibera del Consiglio di Amministrazione, deve avvenire entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione della medesima.
TITOLO VIII
REGOLAMENTI INTERNI
SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – MODIFICHE DI CONTRATTO
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Art. 27 – Regolamenti interni.
Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti interni del Consorzio contenenti le disposizioni per disciplinare il funzionamento del Consorzio e per l’esecuzione e l’attuazione del presente contratto e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Il Presidente invierà copia del regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, a tutti i consorziati ed ai componenti gli organi consortili contemporaneamente alla spedizione dell’avviso di convocazione dell’assemblea nel corso della quale sarà sottoposto ad approvazione.
Art. 28 – Scioglimento del Consorzio.
Il Consorzio è sciolto di diritto, oltre nei casi previsti dall’ art. 2611 C.C. quando il numero dei consorziati sia ridotto a meno di cinque. L’assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, ricorrendo motivi di giusta causa come previsto al n. 4 dell’art. 2611 C.C. In caso di scioglimento è facoltà della Giunta Regionale indicare le modalità di devoluzione dell’importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa ai contributi versati dalla Regione o da altri Enti pubblici o Pubbliche Amministrazioni.
Art. 29 – Liquidazione
I liquidatori sono nominati dall’Assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio e ne stabilisce anche gli obblighi e i poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge. Le eventuali attività residuate allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio saranno divise fra tutti i Consorziati in parti uguali, salva diversa deliberazione dell’assemblea che delibera lo scioglimento. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.
Art. 30 – Iscrizione del Registro delle Imprese.
Un estratto del presente contratto, contenente tutte le indicazioni di cui all’art. 2612 C.C., sarà depositato per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Padova. Allo stesso Ufficio saranno comunicate, per l’iscrizione, tutte le modificazioni del contratto relative all’oggetto, alla sede, alla durata, agli organi consortili ed ai relativi poteri, alla formazione del fondo consortile, alle norme relative alla liquidazione, nonché la situazione patrimoniale annuale del Consorzio, redatta nei modi e nei termini di cui all’art. 2615 bis C.C.
Art. 31 – Rimando alle disposizioni di legge.
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia previste dal Codice Civile, dalla legge 443/1985 e dalla legge 240/1981.
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale